Le procedure

- Per far fronte alle situazioni di difficoltà economica del debitore, il legislatore della riforma prevede una pluralità di strumenti e procedure.
- Abrogati gli strumenti di allerta e il procedimento di composizione assistita della crisi, presenti nella prima versione del codice, il d.l. 12 gennaio 2019 n.14, aggiornato al d.lgs. 17 giugno 2022 n.83, disciplina, in primo luogo:
- la composizione negoziata, attivabile quando l’impresa si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, che può concludersi con un accordo, una convenzione in moratoria oppure un contratto con uno o più creditori;
- il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che può essere proposto dall’imprenditore se le trattative con i creditori nell’ambito della composizione negoziata non hanno avuto esito positivo e non sono praticabili né le soluzioni sopra menzionate né l’accordo di ristrutturazione dei debiti, ma sussistono ancora prospettive di risanamento aziendale.
- In secondo luogo, il codice della crisi disciplina gli strumenti di regolazione degli stati di crisi o di insolvenza, non aventi natura liquidatoria (definiti “di beneficio”), volti alla rimodulazione delle pretese dei creditori, ferma restando la continuazione dell’attività del debitore.
- Essi consistono in: strumenti negoziali stragiudiziali, quali gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, applicabili all’imprenditore in genere (l’art. 56 c.c.i.i. non prevede alcuna specificazione né limitazione);
- strumenti soggetti ad omologazione, quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti, riservati agli imprenditori, anche non commerciali e diversi dagli imprenditori minori (art.57 c.c.i.i.) e i piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione, che possono essere richiesti dall’imprenditore commerciale non qualificabile come imprenditore minore;
- concordato preventivo, applicabile all’imprenditore commerciale non minore.
- Nella categoria delle procedure di beneficio sono comprese anche le procedure riservate ai soggetti in stato di sovraindebitamento, e dunque, il piano di ristrutturazione, è applicabile soltanto al consumatore, e il concordato minore, applicabile all’imprenditore agricolo, all’imprenditore minore, alla start up innovativa, al professionista.
- In terzo luogo sono disciplinate le procedure di natura “liquidatoria”, finalizzate, cioè, alla cessazione dell’attività aziendale e alla vendita del patrimonio del debitore, e cioè:
- la liquidazione giudiziale, applicabile all’imprenditore commerciale non minore;
- la liquidazione controllata, applicabile all’imprenditore agricolo, all’imprenditore minore, alla start up innovativa, al professionista e al consumatore in stato di sovraindebitamento.