Le procedure

  • Per far fronte alle situazioni di difficoltà economica del debitore, il legislatore della riforma prevede una pluralità di strumenti e procedure.

  • Abrogati gli strumenti di allerta il procedimento di composizione assistita della crisi, presenti nella prima versione del codice, il d.l. 12 gennaio 2019 n.14, aggiornato al d.lgs. 17 giugno 2022 n.83, disciplina, in primo luogo:
  • la composizione negoziata, attivabile quando l’impresa si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa, che può concludersi con un accordo, una convenzione in moratoria oppure un contratto con uno o più creditori;

  • il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, che può essere proposto dall’imprenditore se le trattative con i creditori nell’ambito della composizione negoziata non hanno avuto esito positivo e non sono praticabili né le soluzioni sopra menzionate né l’accordo di ristrutturazione dei debiti, ma sussistono ancora prospettive di risanamento aziendale.
  • In secondo luogo, il codice della crisi disciplina gli strumenti di regolazione degli stati di crisi o di insolvenza, non aventi natura liquidatoria (definiti “di beneficio”), volti alla rimodulazione delle pretese dei creditori, ferma restando la continuazione dell’attività del debitore.

  • Essi consistono in: strumenti negoziali stragiudiziali, quali gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, applicabili all’imprenditore in genere (l’art. 56 c.c.i.i. non prevede alcuna specificazione né limitazione);

  • strumenti soggetti ad omologazione, quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti, riservati agli imprenditori, anche non commerciali e diversi dagli imprenditori minori (art.57 c.c.i.i.) e i piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione, che possono essere richiesti dall’imprenditore commerciale non qualificabile come imprenditore minore;
  • concordato preventivo, applicabile all’imprenditore commerciale non minore.
  • Nella categoria delle procedure di beneficio sono comprese anche le procedure riservate ai soggetti in stato di sovraindebitamento, e dunque, il piano di ristrutturazione, è applicabile soltanto al consumatore, e il concordato minore, applicabile all’imprenditore agricolo, all’imprenditore minore, alla start up innovativa, al professionista.

  • In terzo luogo sono disciplinate le procedure di natura “liquidatoria”, finalizzate, cioè, alla cessazione dell’attività aziendale e alla vendita del patrimonio del debitore, e cioè: 
  • la liquidazione giudiziale, applicabile all’imprenditore commerciale non minore;
  • la liquidazione controllata, applicabile all’imprenditore agricolo, all’imprenditore minore, alla start up innovativa, al professionista e al consumatore in stato di sovraindebitamento.